| |
LA
CIRCOLARE REGIONALE SUI PLIS E L'AUTONOMIA COMUNALE
La circolare Regionale
La Regione ha definito i criteri e le procedure per il riconoscimento
dei PLIS mediante una prima, dettagliata circolare del 1992, aggiornata
con DGR 21 maggio 1999, n. 43150, per rendere meno restrittivi i
criteri di deli-mitazione e accelerare le procedure di istituzione
e pianificazione.
La circolare chiarisce numerose incertezze interpretative lasciate
aperte dalla sinteticità della LR 86/83, art. 34, in relazione
ai soggetti competenti per l'istituzione e i vincoli, all'interesse
sovracomunale, alla dimensione e qualità delle aree incluse
nei PLIS, alle forme di gestione e pianificazione. In seguito alla
delega alle Province delle funzioni in precedenza esercitate dalla
Regione, disposta dalla LR 1/2000, art. 3, comma 58, i riferimenti
della vigente circolare alla Giunta Regionale, all'Assessore regionale
e all'ufficio regionale competente vanno oggi sostituiti con le
corrispondenti figure provinciali.
L'autonomia comunale
La LR 86/83 dispone che l'eventuale interesse
sovracomunale dei Parchi locali può essere riconosciuto dopo
la loro istituzione con atto autonomo degli Enti locali.
Alla luce della vigente normativa in materia territoriale e urbanistica,
associata alle disposizioni della LR 86/83 e della LR 1/00, appare
evidente che gli unici Enti locali che hanno il potere istitutivo
sono oggi i Comuni, attraverso i rispettivi strumenti urbanistici.
le Comunità montane
Va precisato che in passato anche alle Comunità Montane è
stata riconosciuta la funzione urbanistica, ma attualmente, ai sensi
del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali (D.lgs
267/00, art. 28) esse esercitano unicamente poteri di pianificazione
in materia socioeconomica.
Le Comunità Montane possono associarsi o stipulare una convenzione
con i Comuni per la gestione dei PLIS, ma non sono in grado di istituirli,
a meno che i Comuni non abbiano loro delegato la funzione urbanistica,
ai sensi del decreto legislativo citato.
Le Provincie
Per quanto riguarda le Province, rimane aperta la loro facoltà
di istituire aree protette di interesse provinciale ribadita dal
D.lgs 267/00, art. 19 (e peraltro ancora in attesa di disciplina
da parte della Regione), mentre il loro ruolo nei confronti dei
PLTS è oggi quello dell'autorità superiore, che riconosce
l’interesse sovracomunale e de-termina le modalità
di pianificazione e gestione e quindi è incompatibile con
il ruolo dell' Ente locale che istituisce il Parco.
Un atto autonomo dei Comuni
La decisione che istituisce un Parco locale, indipendentemente dall'eventuale
futuro riconoscimento dell'interesse sovracomunale, è un
atto totalmente autonomo dei Comuni interessati e quindi reversibile,
in tutto o in parte, come di conseguenza è reversibibile
anche il riconoscimento dell'interesse sovracomunale da parte dell'autorità
superiore, nel caso in cui vengano meno i previsti requisiti.
Di fatto l'esperienza ha indicato che talora la delimitazione iniziale
subisce alcune modeste rettifiche (in ridu-zione, ma anche -per
compensazione - in ampliamento), a motivo di iniziali incertezze
sul destino di alcune aree.
Tuttavia, col passare degli anni, difficilmente il confine viene
ancora rimesso in discussione, a testimonianza dell'equilibrio raggiunto
e del radicamento del parco. Questa impostazione, che riconosce
totale autonomia isti-tutiva all'Ente locale, si è quindi
rivelata saggia.
|