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GESTIONE
DEI PLIS
Le forme associative
Il problema del soggetto responsabile della
gestione dei PLIS si pone soltanto per i Parchi intercomunali.
In tal caso, ai sensi del testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli Enti locali (D.lgs 267/2000), sono possibili due diverse soluzioni:
·la costituzione di un consorzio tra gli
Enti locali interessati (art. 31);
·la stipula di una convenzione tra gli Enti
stessi (art. 30), che definisca i relativi rapporti, prevedendo
la costituzione di un ufficio comune con personale distaccato, ovvero
la delega della gestione a favore di uno degli Enti partecipanti,
che opera in luogo e per conto di tutti.
Finora è stata adottata in prevalenza la formula del consorzio.
Ma in talune situazioni appare più adatta quella della convenzione,
per esempio quando il territorio del parco interessa prevalentemente,
mà non esclusivamente, un solo Comune di maggiori dimensioni
si trova in area montana.
In tale ultimo caso, l'attribuzione convenzionale della gestione
alla Comunità Montana costituisce una soluzione ottimale,
tenuto conto del ruolo istituzionale di supporto ai Comuni esercitato
dalla Comunità stessa.
il coinvolgimento di altri soggetti
L'identificazione di un Ente locale responsabile della gestione
non esclude la possibilità di coinvolgere - sempre con lo
strumento convenzionale - altri soggetti per interventi e servizi
particolari.
Tale possibilità è opportunamente richiamata dalla
circolare regionale, con riferimento all'impiego delle Guardie Ecologiche
Volontarie (GEV), dipendenti dalla Provincia o dalla Counità
Montana, per il servizio di vigilanza e alla cooperazione di agricoltori
per la manutenzione del territorio o di Enti e privati (in particolare
associazioni) per favorire la fruizione pubblica.
il ruolo della Provincia
Un'ultima considerazione attiene alla natura delle "modalità
di gestione", definite con decreto del Presidente della Giunta
Provinciale ai sensi della vigente normativa regionale. Nonostante
l'apparente natura ordinatoria della norma, di fatto (come anche
l'esperienza ha confermato) l'autorità superiore non può
che sancire - si direbbe con un ruolo notarile - una libera scelta,
esercitata dagli Enti locali interessati, tra le opzioni fondamentali
offerte dal legislatore nazionale (consorzio/convenzione), integrata
dall'impiego delle GEV.
Tutt'al più questa scelta può essere promossa, ma
non imposta. Le altre intese particolari per la gestione di singoli
servizi o interventi nel parco dovrebbero essere lasciate alle successive
iniziative dell'Ente gestore. |