GESTIONE DEI PLIS

Le forme associative
Il problema del soggetto responsabile della gestione dei PLIS si pone soltanto per i Parchi intercomunali.
In tal caso, ai sensi del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali (D.lgs 267/2000), sono possibili due diverse soluzioni:
·la costituzione di un consorzio tra gli Enti locali interessati (art. 31);
·la stipula di una convenzione tra gli Enti stessi (art. 30), che definisca i relativi rapporti, prevedendo la costituzione di un ufficio comune con personale distaccato, ovvero la delega della gestione a favore di uno degli Enti partecipanti, che opera in luogo e per conto di tutti.
Finora è stata adottata in prevalenza la formula del consorzio.
Ma in talune situazioni appare più adatta quella della convenzione, per esempio quando il territorio del parco interessa prevalentemente, mà non esclusivamente, un solo Comune di maggiori dimensioni si trova in area montana.
In tale ultimo caso, l'attribuzione convenzionale della gestione alla Comunità Montana costituisce una soluzione ottimale, tenuto conto del ruolo istituzionale di supporto ai Comuni esercitato dalla Comunità stessa.

il coinvolgimento di altri soggetti
L'identificazione di un Ente locale responsabile della gestione non esclude la possibilità di coinvolgere - sempre con lo strumento convenzionale - altri soggetti per interventi e servizi particolari.
Tale possibilità è opportunamente richiamata dalla circolare regionale, con riferimento all'impiego delle Guardie Ecologiche Volontarie (GEV), dipendenti dalla Provincia o dalla Counità Montana, per il servizio di vigilanza e alla cooperazione di agricoltori per la manutenzione del territorio o di Enti e privati (in particolare associazioni) per favorire la fruizione pubblica.

il ruolo della Provincia
Un'ultima considerazione attiene alla natura delle "modalità di gestione", definite con decreto del Presidente della Giunta Provinciale ai sensi della vigente normativa regionale. Nonostante l'apparente natura ordinatoria della norma, di fatto (come anche l'esperienza ha confermato) l'autorità superiore non può che sancire - si direbbe con un ruolo notarile - una libera scelta, esercitata dagli Enti locali interessati, tra le opzioni fondamentali offerte dal legislatore nazionale (consorzio/convenzione), integrata dall'impiego delle GEV.
Tutt'al più questa scelta può essere promossa, ma non imposta. Le altre intese particolari per la gestione di singoli servizi o interventi nel parco dovrebbero essere lasciate alle successive iniziative dell'Ente gestore.

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