LA PERIMETRAZIONE E LA ZONIZZAZIONE DEI PLIS


Una volta determinati i criteri generali che consentono di orientare a grandi linee la scelta delle aree da includere nei PLIS.
Per la definizione esatta del regime di uso del suolo, che compete al Piano Regolatore Generale (PRG), è necessario fare riferimento alla classificazione in zone tipica degli strumenti urbanistici.
Perciò la circolare regionale opportunamente rimanda al DM 2 aprile 1968, n. 1448, per le destinazioni urbanistiche funzionali o compatibili con il parco.
Data la natura dei PLIS, le destinazioni prevalenti dovrebbero essere quelle delle zone omogenee E (uso agricolo) ed F (attrezzature e impianti di interesse generale).
Tuttavia anche le "aree destinate a spazi pubblici attrezzati a parco e per il gioco e lo sport", corrispondenti alla tradizionale concezione del verde urbano, possono essere inserite nel parco, purché le relative previsioni urbanistiche comprendano interventi di basso impatto ambientale, senza consistenti aumenti di volumetria; si aprono così interessanti prospettive di contiguità e penetrazione dei PLIS nei centri abitati, promosse dalla strategia delle reti ecologiche.
Analogamente, in certe condizioni, possono trovare collocazione nel parco anche "agglomerati che rivestono carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale" (zone A) o per lo meno porzioni di essi, perché questi beni di pregio consento-no di sistemare in modo adeguato l'ambiente circostante e aumentano il valore assoluto del parco.
L'esperienza ha poi dimostrato che progetti anche molto validi di PLTS possono trovare difficoltà ad affermarsi compiutamente se si adottano criteri troppo rigidi di omogeneità delle aree.
Può infatti capitare che nuclei eterogenei, in se stessi qualitativamente inadatti ma di modeste dimensioni (per esempio piccoli insediamenti artigianali già esistenti) siano interclusi in più vaste aree che hanno la vocazione a svilupparsi come PLIS.
Perciò la nuova circolare regionale ammette la loro presenza (che in taluni casi può anche essere transitoria, in previsione di una diversa dislocazione ditali attività nel lungo periodo), purché non venga snaturata la valenza paesaggistico-ambientale complessiva dell'area.
Beninteso, devono essere comunque escluse dal perimetro dei PLIS, in quanto manifestamente incompatibili, le zone da destinare a nuovi insediamenti residenziali, artigianali o industriali.
L'individuazione delle aree da destinare al PLIS, con le suddette destinazioni urbanistiche, deve essere prevista con apposita variante al PRG.
Se la variante non comporta modifiche alla preesistente zonizzazione del territorio, ai sensi della LR 1/00, art. 58 bis, si applicano le disposizioni della LR 23 giugno 1997 in materia di accele-azione del procedimento di approvazione.
In tal caso i Comuni interessati compilano la scheda informativa conforme alla DCR 19 maggio 2000, n. 6/49916.

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