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LA
PERIMETRAZIONE E LA ZONIZZAZIONE DEI PLIS
Una volta determinati i criteri generali che
consentono di orientare a grandi linee la scelta delle aree da includere
nei PLIS.
Per la definizione esatta del regime di uso del suolo, che compete
al Piano Regolatore Generale (PRG), è necessario fare riferimento
alla classificazione in zone tipica degli strumenti urbanistici.
Perciò la circolare regionale opportunamente rimanda al DM
2 aprile 1968, n. 1448, per le destinazioni urbanistiche funzionali
o compatibili con il parco.
Data la natura dei PLIS, le destinazioni prevalenti dovrebbero essere
quelle delle zone omogenee E (uso agricolo) ed F (attrezzature e
impianti di interesse generale).
Tuttavia anche le "aree destinate a spazi pubblici attrezzati
a parco e per il gioco e lo sport", corrispondenti alla tradizionale
concezione del verde urbano, possono essere inserite nel parco,
purché le relative previsioni urbanistiche comprendano interventi
di basso impatto ambientale, senza consistenti aumenti di volumetria;
si aprono così interessanti prospettive di contiguità
e penetrazione dei PLIS nei centri abitati, promosse dalla strategia
delle reti ecologiche.
Analogamente, in certe condizioni, possono trovare collocazione
nel parco anche "agglomerati che rivestono carattere storico,
artistico e di particolare pregio ambientale" (zone A) o per
lo meno porzioni di essi, perché questi beni di pregio consento-no
di sistemare in modo adeguato l'ambiente circostante e aumentano
il valore assoluto del parco.
L'esperienza ha poi dimostrato che progetti anche molto validi di
PLTS possono trovare difficoltà ad affermarsi compiutamente
se si adottano criteri troppo rigidi di omogeneità delle
aree.
Può infatti capitare che nuclei eterogenei, in se stessi
qualitativamente inadatti ma di modeste dimensioni (per esempio
piccoli insediamenti artigianali già esistenti) siano interclusi
in più vaste aree che hanno la vocazione a svilupparsi come
PLIS.
Perciò la nuova circolare regionale
ammette la loro presenza (che in taluni casi può anche essere
transitoria, in previsione di una diversa dislocazione ditali attività
nel lungo periodo), purché non venga snaturata la valenza
paesaggistico-ambientale complessiva dell'area.
Beninteso, devono essere comunque escluse dal perimetro dei PLIS,
in quanto manifestamente incompatibili, le zone da destinare a nuovi
insediamenti residenziali, artigianali o industriali.
L'individuazione delle aree da destinare al PLIS, con le suddette
destinazioni urbanistiche, deve essere prevista con apposita variante
al PRG.
Se la variante non comporta modifiche alla preesistente zonizzazione
del territorio, ai sensi della LR 1/00, art. 58 bis, si applicano
le disposizioni della LR 23 giugno 1997 in materia di accele-azione
del procedimento di approvazione.
In tal caso i Comuni interessati compilano la scheda informativa
conforme alla DCR 19 maggio 2000, n. 6/49916.
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