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GLI
STRUMENTI DI VINCOLO E LA NORMATIVA
Un aspetto delicato per i possibili equivoci,
che merita quindi particolare attenzione, è il rapporto tra
i vincoli sul territorio dei PLIS posti dallo strumento urbanistico
comunale e altre categorie di vincoli, facenti capo ad autorità
diverse.
Il rapporto tra PLIS e aree protette regionali è particolarmente
semplice, perché regolato dal principio di esclusione: un
Parco regionale non può essere contemporaneamente Parco Locale
di Interesse Sovracomunale.
L'esclusione non impedisce la contiguità che anzi può
essere vantaggiosa nell'interesse generale.
Al limite, un PLIS sufficientemente vasto può circondare
l'area di una riserva o di un monumento naturale (rispetto ai quali
esercita allora un perfetto ruolo di filtro o cuscinetto ecologico),
ma con una netta separazione dei regimi giuridici e delle competenze,
anche se in taluni casi il:gestore di entrambe le aree può
essere il medesimo Ente locale, in conseguenza della scelta autonoma
della Regione, che ha affidato all'Ente locale la gestione dell'area
protetta regio-nale.
Il rapporto tra PLIS e altri regimi di tutela (diversi da quello
delle aree protette regionali) è invece regolato dal principio
di sovrapposizione nel rispetto delle diverse competenze e gerarchie.
Un PLIS può includere nel proprio territorio beni culturali
e ambientali già tutelati ai sensi del D.lgs 29 ottobre 1999,
n. 490 (che ha sostituito la precedente normativa del 1939); per
esempio si può trattare di edifici di pregio artistico o
di giardini e altre strutture di verde storico che vengono tutelati
e valorizzati anche attraverso gli interventi di sistemazione del-l'ambiente
circostante, concordati con l'autorità competente.
Viceversa, quest'ultima può riconoscere, successivamente
all'istituzione del PLIS, un particolare valore culturale o ambientale
di beni in esso compresi e in precedenza trascurati, eventualmente
anche a seguito degli interventi di valorizzazione del PLIS, ma
in forma del tutto autonoma e non automatica.
Un ragionamento analogo vale per il vincolo venatorio.
Un PLIS può includere oasi di protezione e rifugio della
fauna selvatica in precedenza già istituite o, viceversa,
l'autorità competente può istituire successivamente
siffatte oasi all'interno dei PLIS, per esempio in aree valorizzate
faunisticamente dagli interventi del parco, ma non c'è alcuna
correlazione automatica tra le due forme di vincolo che vengono
esercitate autonomamente, con strumenti e da autorità diverse,
chiamate peraltro a cooperare nell'interesse generale.
LA NORMATIVA
Legge
Regione Lombardia 30 novembre 1983 n.86
"piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione
e la gestione delle riseve, dei parchi e dei monumenti naturali,
nonchè delle aree di particolare rilevanza naturale ed ambientale"
Legge
n. 394 del 6 dicembre 1991,
"Legge quadro sulle aree protette"
Legge Regione
Lombardia 5 gennaio 2000 n.1, e succ.modifiche art.3, C8
"Delega alle Provincie delle funzioni in materia di Parchi
Locali di Interese Sovracomunale di cui all' art. 34 dela l.r. 30
novembre 1983, n.86"
Legge
Regione Lombardia 28 febbraio 2000 n.11
"nuove disposizioni in materia di aree regionali protette"
Deliberazione
Giunta Regionale Lombardia del 1 otobre 2001 n.7/6296
"Legge Regione Lombardia 5 gennaio 2000
n.1, e succ.modifiche art.3, C8 - Delega
alle Provincie delle funzioni in materia di Parchi Locali di Interese
Sovracomunale di cui all' art. 34 dela l.r. 30 novembre 1983, n.86
Provincia
di Bergamo: Modello della domanda di riconoscimento
Provincia
di Bergamo:Allegato n°1
"costituzione dei Parchi Locali di Interesse
Sovracomunale
Provincia
di Bergamo:Allegato n°2
"Istanza di riconoscimento"
Provincia di Bergamo:Allegato n°3
"Il Programma Pluriennale degli Interventi
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