GLI STRUMENTI DI VINCOLO E LA NORMATIVA


Un aspetto delicato per i possibili equivoci, che merita quindi particolare attenzione, è il rapporto tra i vincoli sul territorio dei PLIS posti dallo strumento urbanistico comunale e altre categorie di vincoli, facenti capo ad autorità diverse.
Il rapporto tra PLIS e aree protette regionali è particolarmente semplice, perché regolato dal principio di esclusione: un Parco regionale non può essere contemporaneamente Parco Locale di Interesse Sovracomunale.
L'esclusione non impedisce la contiguità che anzi può essere vantaggiosa nell'interesse generale.
Al limite, un PLIS sufficientemente vasto può circondare l'area di una riserva o di un monumento naturale (rispetto ai quali esercita allora un perfetto ruolo di filtro o cuscinetto ecologico), ma con una netta separazione dei regimi giuridici e delle competenze, anche se in taluni casi il:gestore di entrambe le aree può essere il medesimo Ente locale, in conseguenza della scelta autonoma della Regione, che ha affidato all'Ente locale la gestione dell'area protetta regio-nale.
Il rapporto tra PLIS e altri regimi di tutela (diversi da quello delle aree protette regionali) è invece regolato dal principio di sovrapposizione nel rispetto delle diverse competenze e gerarchie.
Un PLIS può includere nel proprio territorio beni culturali e ambientali già tutelati ai sensi del D.lgs 29 ottobre 1999, n. 490 (che ha sostituito la precedente normativa del 1939); per esempio si può trattare di edifici di pregio artistico o di giardini e altre strutture di verde storico che vengono tutelati e valorizzati anche attraverso gli interventi di sistemazione del-l'ambiente circostante, concordati con l'autorità competente.
Viceversa, quest'ultima può riconoscere, successivamente all'istituzione del PLIS, un particolare valore culturale o ambientale di beni in esso compresi e in precedenza trascurati, eventualmente anche a seguito degli interventi di valorizzazione del PLIS, ma in forma del tutto autonoma e non automatica.
Un ragionamento analogo vale per il vincolo venatorio.
Un PLIS può includere oasi di protezione e rifugio della fauna selvatica in precedenza già istituite o, viceversa, l'autorità competente può istituire successivamente siffatte oasi all'interno dei PLIS, per esempio in aree valorizzate faunisticamente dagli interventi del parco, ma non c'è alcuna correlazione automatica tra le due forme di vincolo che vengono esercitate autonomamente, con strumenti e da autorità diverse, chiamate peraltro a cooperare nell'interesse generale.


LA NORMATIVA

Legge Regione Lombardia 30 novembre 1983 n.86
"piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riseve, dei parchi e dei monumenti naturali, nonchè delle aree di particolare rilevanza naturale ed ambientale"

Legge n. 394 del 6 dicembre 1991,
"Legge quadro sulle aree protette"

Legge Regione Lombardia 5 gennaio 2000 n.1, e succ.modifiche art.3, C8
"Delega alle Provincie delle funzioni in materia di Parchi Locali di Interese Sovracomunale di cui all' art. 34 dela l.r. 30 novembre 1983, n.86"

Legge Regione Lombardia 28 febbraio 2000 n.11
"nuove disposizioni in materia di aree regionali protette"

Deliberazione Giunta Regionale Lombardia del 1 otobre 2001 n.7/6296
"Legge Regione Lombardia 5 gennaio 2000 n.1, e succ.modifiche art.3, C8 - Delega alle Provincie delle funzioni in materia di Parchi Locali di Interese Sovracomunale di cui all' art. 34 dela l.r. 30 novembre 1983, n.86

Provincia di Bergamo: Modello della domanda di riconoscimento

Provincia di Bergamo:Allegato n°1
"costituzione dei Parchi Locali di Interesse Sovracomunale

Provincia di Bergamo:Allegato n°2
"Istanza di riconoscimento"

Provincia di Bergamo:Allegato n°3

"Il Programma Pluriennale degli Interventi


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